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Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini.
IL DIRIGENTE
capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento;
VISTA la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "BIVONGI" corredata dal parere espresso dalla Regione Calabria;
VISTO il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata "BIVONGI" e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/1996;
DECRETA
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "BIVONGI" ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.
Art. 2
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata "BIVONGI" provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'alt, 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Art. 3
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "BIVONGI", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessario per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art, 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.
Art. 4
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "BIVONGI" è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ROMA, 24 maggio 1996
II Dirigente: ADINOLFI
La Vendemmia a Bivongi

Ci scusiamo nel caso avessimo dimenticato di citare qualche altro vino calabrese nella nostra lista.