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DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA BIVONGI
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Bivongi" è riservata ai vini rosso, riserva, novello rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2
I vini "Bivongi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi:
BIVONGI ROSSO E ROSATO
· Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %;
· Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Mantonico nero) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %.
BIVONGI BIANCO
· Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;
· Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %.
Art. 3
Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al disopra degli 800 metri sul livello del mare. E' vietata ogni pratica di forzatura.
Art. 6
I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
BIVONGI ROSSO
· colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
· odore; vinoso, caratteristico, delicato;
· sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
· acidità totale minima: 4,5 per mille;
· estratto secco netto minimo: 20 per mille.
BIVONGI ROSATO
· colore: rosato più o meno intenso;
· odore; vinoso, caratteristico;
· sapore: secco, gradevole, fruttato;
· titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
· acidità totale minima: 4,5 per mille;
· estratto secco netto minimo; 16 per mille.
BIVONGI BIANCO
· colore: paglierino più o meno intenso;
· odore: vinoso, gradevole;
· sapore: secco, armonico, fruttato;
· titolo alcolmetrico volumico totale minimo: 10,5%;
· acidità totale minima: 4,5 per mille;
· estratto secco netto minimo: 15 per mille.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 131 del 06/06/1996

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