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  Vini Doc Bivongi

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Il Decreto Ministeriale 4 Luglio 2005 modifica il disciplinare di produzione del vino Bivongi Doc estendendo l'area in cui sono ammesse le operazioni di vinificazione e invecchiamento al comune di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria. Lo stesso Decreto estende il riconoscimento Doc al vino novello ottenuto da uve che rispondono a requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, e fissa nella misura del 75% la resa massima dell'uva in vino finito.

Infatti, sulla Gazzetta ufficiale del 29 aprile 2005 è stato pubblicato il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata BIVONGI. La proposta riguarda l'articolo 5 del disciplinare, che dovrebbe essere modificato come nella versione che vi alleghiamo qui di seguito:

Art. 5 
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. 
Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona delimitata nel precedente art. 3 - zona di produzione. 
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. 
Qualora superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. 
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. 
La denominazione di origine controllata “Bivongi” rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

 

                               DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “BIVONGI”

 

Art. 1

La denominazione di origine controllata "Bivongi" è riservata ai vini rosso, riserva, novello rosato e bianco, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

 

Art. 2

I vini "Bivongi" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi:

                                                              

                                                     BIVONGI ROSSO E ROSATO

 

·         Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %;

 

·         Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Mantonico nero) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Castiglione per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %.

 

                                                            BIVONGI BIANCO

 

·         Greco bianco, Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) per i territori ove è raccomandato o autorizzato e Montonico (localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50%;

 

·         Malvasia bianca e Ansonica per i territori ove è raccomandato o autorizzato, da soli o congiuntamente, dal 30 al 50 %.

 

Art. 3

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano e Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

 

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bivongi" devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al disopra degli 800 metri sul livello del mare. E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

Art. 6

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

                                                            BIVONGI ROSSO

 

·         colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

·         odore; vinoso, caratteristico, delicato;

·         sapore: secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato;

·         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

·         acidità totale minima: 4,5 per mille;

·         estratto secco netto minimo: 20 per mille.

 

                                                           BIVONGI ROSATO

 

·         colore: rosato più o meno intenso;

·         odore; vinoso, caratteristico;

·         sapore: secco, gradevole, fruttato;

·         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

·         acidità totale minima: 4,5 per mille;

·         estratto secco netto minimo; 16 per mille.

 

                                                           BIVONGI BIANCO

 

·         colore: paglierino più o meno intenso;

·         odore: vinoso, gradevole;

·         sapore: secco, armonico, fruttato;

·         titolo alcolmetrico volumico totale minimo: 10,5%;

·         acidità totale minima: 4,5 per mille;

·         estratto secco netto minimo: 15 per mille.

 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 131 del 06/06/1996

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